Statuto MAT CLUB
Articolo 1: DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA
E’ costituita un’ associazione culturale denominata “MAT CLUB”. L’associazione ha sede a Clusone presso il Museo Arte e Tempo in Via Clara Maffei 3.
La sua durata è illimitata.
Articolo 2: SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:
- salvaguardare e favorire l’apertura del MAT Museo Arte e Tempo di Clusone, senza sostituirsi alle figure preposte alla custodia;
- promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale o di altro genere che contribuiscano a far conoscere, apprezzare e valorizzare il Museo Arte e Tempo di Clusone nonché promuovere la realtà storico-culturale presente sul territorio;
- collaborare con altre associazioni e istituzioni al fine di sostenere e promuovere la realtà culturale presente sul territorio;
- incrementare la collezione del MAT Museo Arte e Tempo, in accordo con le finalità previste dallo statuto del MAT stesso;
- sensibilizzare i soci alla cooperazione e all’accoglienza verso gli altri, impegnandosi a promuovere una società solidale e multiculturale.
Articolo 3: ATTIVITA’
Al fine di raggiungere i propri scopi, l’associazione potrà organizzare:
- attività di promozione e di sostegno delle attività organizzate dal Museo Arte e Tempo di Clusone;
- attività culturali e di formazione legate all’arte e alle tematiche relative al tempo: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e di ricerca, proiezioni di films e documentari, laboratori didattici, visite guidate, viaggi d’istruzione, mostre, installazioni, performance;
- attività editoriale: pubblicazione di cataloghi, di riproduzioni, di materiali illustrativi e di libri riguardanti l’arte e il tempo, atti di convegni e seminari nonché di studi e ricerche compiuti e promossi.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini sociali.
Per raggiungere i predetti obiettivi l’Associazione potrà entrare in collaborazione, convenzione, relazione, con qualsiasi rete, associazione, società, consorzio ed ente pubblico e privato, aventi fini analoghi o complementari al proprio.
Articolo 4: PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche e finanziarie dell’associazione potranno essere costituite da:
.beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell’associazione;
.quote associative;
.contributi pubblici e privati;
.donazioni e lasciti;
.proventi derivanti dall’organizzazione e dalla gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
.ogni altro tipo di entrata.
Le quote associative sono intrasmissibili. Hanno durata annuale e non sono rimborsabili in caso di rinuncia o comunque di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
Articolo 5: SOCI
L’associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- soci ordinari: sono tutte le persone fisiche o gli enti giuridici, pubblici o privati che, condividendo gli scopi associativi, presentano domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l’accettazione o il rigetto motivato; essi si impegnano a pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie;
- soci onorari: tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a tutte le persone fisiche o agli enti giuridici, pubblici o privati, che contribuiscono in modo considerevole e significativo, con donazioni o contributi, al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; la qualifica di socio onorario potrà altresì essere attribuita a tutti coloro che il Consiglio riterrà particolarmente meritevoli nel campo dell’arte e della cultura;
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
Ogni socio ordinario e onorario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Il delegato può ricevere fino a un massimo di tre deleghe.
L’adesione all’Associazione impegna gli associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie e dell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
La qualità di socio è a tempo indeterminato e viene meno in caso di:
.dimissioni;
.esclusione, deliberata motivatamente dal Consiglio Direttivo, in seguito a morosità nel pagamento della quota annuale o a comportamenti che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa; contro il provvedimento di esclusione il socio escluso potrà ricorrere all’Assemblea dei Soci entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
Articolo 6: ORGANI E FUNZIONI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi e funzioni dell’associazione sono:
. l’Assemblea dei soci;
. il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:
. il Presidente e il Vice-Presidente;
. il Tesoriere;
. il Segretario.
Articolo 7: L’ASSEMBLEA: COMPETENZE
L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
L’Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto.
Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto i 16 anni.
Sono di competenza dell’Assemblea:
.la nomina del Consiglio Direttivo;
.l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
.le modifiche dello statuto che vengono proposte dal Consiglio Direttivo;
.lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’associazione;
.quant’altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 8: L’ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO
L’Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno otto giorni prima.
L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un rappresentante dei soci presenti eletto seduta stante dalla maggioranza relativa.
Il Segretario redige il verbale dell’ incontro; in sua assenza chi presiede nomina su designazione dell’assemblea un incarico che redige il verbale.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, che non potrà essere indetta nello stesso giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per modificare lo statuto si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione si richiede la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione si richiede la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritti di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Articolo 9: IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea fra i suoi componenti.
I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o di rinuncia di un consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione seguendo l’ordine di preferenza espresso dall’Assemblea alle ultime elezioni, sottoponendo il provvedimento all’Assemblea. Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.
Articolo 10: IL CONSIGLIO DIRETTIVO:COMPETENZE
Al Consiglio Direttivo spetta di:
. nominare, a maggioranza dei componenti nominati, il Presidente e il Vice-Presidente dell’associazione;
.
proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto;
. deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali e gli impegni amministrativi conseguenti;
. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
. determinare l’entità delle quote sociali annuali e accogliere le domande di ammissione di soci ordinari e sostenitori;
. determinare le facilitazioni da attribuire ai soci;
. ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
. valutare l’eventuale raggiungimento degli scopi sociali o l’ eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Articolo 11: IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo nei tempi congrui almeno una volta l’anno e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, da un membro eletto seduta stante dalla maggioranza relativa degli amministratori.
Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona nominata dal Presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
È facoltà del Consiglio Direttivo invitare una o più persone esterne la cui presenza si ritenga utile ai fini della discussione dell’ordine del giorno.
E’ inoltre facoltà del Consiglio Direttivo nominare uno o più delegati o commissioni, non necessariamente scelti tra i soci, ai quali affidare incarichi compatibili con le finalità dell’Associazione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli associati.
Articolo 12: IL PRESIDENTE
Compiti del Presidente sono:
. rappresentare legalmente l’Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
. convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
. sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
. provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
. conferire procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
. assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre però alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Articolo 13: IL TESORIERE
Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere con il compito di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di procedere ai pagamenti e agli incassi. Egli inoltre redige la contabilità dell’associazione, accertando la regolarità degli atti contabili e della gestione.
Il Consiglio Direttivo determina gli eventuali limiti cui il Tesoriere deve attenersi nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
Articolo 14: ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione: sia il bilancio preventivo che il consuntivo devono essere presentati all’Assemblea e approvati entro il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All’associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
I consiglieri non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell’ufficio ricoperto.
Articolo 15: DURATA ED ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è costituita senza limitazioni di durata e di tempo e si estingue quando:
. il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
. lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
. lo scioglimento è volontario.
La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo che sottoporrà l’atto all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Lo scioglimento e l’estinzione sono deliberati dall’Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.
Il patrimonio residuo sarà devoluto secondo la decisione dell’Assemblea.
Articolo 16: NORME FINALI
Il primo Consiglio Direttivo resta in carica un anno dalla sua nomina.
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s’intendono richiamate le norme del codice civile in tema di associazioni private.
Statuto MAT CLUB
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